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Immagine del redattoreRag. Federica Paolicchi

DECRETO SOSTEGNI BIS

Contributi a fondo perduto – DL sostegni bis


Il 20 maggio scorso è stato approvato il DL Sostegni bis che prevede nuovi contributi a fondo perduto.

A questo giro, i contributi si distinguono in 3 distinte tipologie.


1) Un nuovo contributo uguale a quanto già ricevuto con il primo decreto, senza necessità di nuova domanda. Sarà versato direttamente sul conto corrente già dichiarato a suo tempo. Al momento non si conoscono le tempistiche.

Per questo tipo di beneficiari, è prevista la possibilità di fare domanda per un bonus aggiuntivo, rifacendo il calcolo del calo medio mensile su un periodo diverso dal precedente (tra 1 aprile 2019 / 31 marzo 2020 e 1 aprile 2020 /31 marzo 2021). Dall’importo ottenuto, viene ovviamente tolto quanto già arrivato con il secondo bonus e viene erogata la differenza.

2) Un contributo spettante a quei soggetti esclusi dalla prima erogazione in quanto non ne avevano i requisiti. In questo caso il decreto si basa sul confronto del fatturato su un periodo differente rispetto al precedente decreto sostegni. I periodi da mettere a confronto per il calcolo della perdita di almeno il 30% del fatturato su media mensile sono dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 e dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.

3) Un conguaglio spettante a tutti coloro i quali abbiano avuto una riduzione del risultato economico tra il 2019 e il 2020. La percentuale di riduzione minima sarà definita con apposito decreto MEF. Per fruire di questa possibilità, è condizione essenziale, oltre al calo di cui sopra, presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre.


Per le nuove richieste restano validi i vecchi requisiti, ovvero

- Partita iva aperta alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis;

- Calo del fatturato come sopra descritto

- Ricavi nel 2019 non superiori a 10 milioni


Per coloro che non avevano beneficiato del precedente sostegno, le percentuali da applicare al calo medio mensile, aumentano rispetto a quelle precedenti. Per ricavi fino a 100.000 euro, la percentuale è del 90% della perdita; per ricavi tra 100.000 e 400.000 si applica la percentuale del 70; per ricavi tra 400.000 e 1.000.000 di euro, la percentuale scende al 50%; per i redditi tra 1.000.000 e 5.000.000 si applica la percentuale del 40 e infine per quelli tra 5.000.000 e 10.000.000, la percentuale da applicare è del 30%.


Lo Studio sarà a Vs. disposizione per ogni dubbio e comunicherà tempestivamente le novità e/o i chiarimenti che di volta in volta saranno pubblicati dagli organi preposti.




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