top of page

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AUTOMATICO: al via i pagamenti per imprese e professionisti

Partono da oggi, 16 giugno, i bonifici del contributo a fondo perduto automatico del decreto Sostegni bis. I pagamenti sono a favore delle imprese e dei professionisti che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni. Il nuovo aiuto, riconosciuto senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, è di importo pari al precedente. Il nuovo ristoro economico spetta esclusivamente ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, e se il precedente contributo non è stato indebitamente percepito né restituito. Sarà poi il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno.

Contributo a fondo perduto automatico

Si apre ufficialmente la tornata dei contributi del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).

La nuova stagione debutta oggi, 16 giugno 2021, con il pagamento dei contributi automatici.


Il nuovo aiuto sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, alle imprese e ai professionisti che hanno richiesto entro lo scorso 28 maggio 2021 ed ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 1).


Poi sarà il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno, con i primi pagamenti ai primi di luglio.


A chiudere il cerchio sarà il contributo perequativo, la cui partenza è prevista per la fine dell’estate.


Pagamento del contributo automatico


Dal 16 giugno, quindi, parte il pagamento del contributo automatico del decreto Sostegni bis (art. 1, commi 1-4, D.L. 73/2021).

Il nuovo aiuto spetta a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni e che non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito il precedente contributo.


Il nuovo contributo è di importo pari al 100% del contributo spettante in base al primo decreto Sostegni ed è corrisposto dell’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente.


Pertanto. Se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà accreditato sul medesimo conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.


Si sottolinea che questo contributo automatico non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, TUIR).



Contattaci per richiedere maggiori info

Tel: 050503190 - Whatsapp: +39 340 003 5657

27 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

730/22

bottom of page