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Soggetti ISA e forfettari: proroga versamenti imposte al 15 settembre.

Per i contribuenti ISA slitta al 15 settembre il termine versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30.06 al 31.08.2021


Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Lo ha previsto un emendamento al decreto Sostegni-bis approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che ha inserito il nuovo articolo 9-ter al testo del Disegno di legge di conversione in legge del Sostegni bis (DL del 25 maggio 2021, n. 73), sul quale la Camera ha votato la fiducia nella seduta del 14 luglio.

Scarica il testo C. 3132-A approvato il 9 luglio 2021 dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione economica) e oggi sul tavolo della Camera.


La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano causa di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

La norma non è ancora ufficiale, ma una volta che lo diventerà a seguito della conversione in legge del Decreto Sostegni bis, si dovrà provvedere a rideterminare anche il calendario delle rateizzazioni delle imposte.


Soggetti ISA e forfettari: proroga versamenti imposte al 15 settembre

Quali imposte rientrano nella proroga

Dalla lettura della disposizione, si evince che il differimento dovrebbe riguardare non solo Irpef, Ires, addizionali, Irap e Iva, ma anche le imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compreso anche il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

Riepilogando, i versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

  • saldo IRPEF / IRES / IVA 2020

  • acconto 2021 IRPEF / IRES

  • addizionali IRPEF;

  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);

  • cedolare secca;

  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;

  • IVIE / IVAFE;

  • Diritto CCIAA.


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